DEFINIZIONE DI PROPOSTE OPERATIVE PER BONIFICHE DA AMIANTO NON DISCIPLINATE SPECIFICAMENTE DALLA NORMATIVA VIGENTE

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Sergio Clarelli

Abstract

La vigente normativa italiana detta norme tecniche unicamente per la bonifica di alcune tipologie di materiali contenenti amianto nonché per bonifiche in alcuni contesti specifici contaminati, per cui altri approcci di bonifica sono lasciati all’iniziativa e alla sensibilità dei singoli, ancorché sotto la vigilanza dell’Organo competente per territorio, per la necessità di dover elaborare il piano di lavoro previsto dal Testo Unico Sicurezza, che deve essere presentato necessariamente prima dei lavori di rimozione o di demolizione dell’amianto. 


Infatti, manufatti compatti, molto utilizzati in passato, come, ad esempio, i pavimenti vinilici in amianto e le canne fumarie in cemento amianto, non sono disciplinati specificamente, come pure non sono regolamentate bonifiche speciali quali ad esempio quelle riguardanti i terreni ordinari contaminati da amianto oppure il ballast ferroviario contenente amianto e così via.


Nel presente lavoro si forniscono proposte operative in proposito, auspicando che quanto prima la normativa italiana in materia venga non solo aggiornata ma anche integrata con norme specifiche che abbraccino una più ampia casistica di bonifiche.

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Sezione
Comunicazioni tecnico-scientifiche